Ai fini di una miglior comprensione dei modelli forniti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, denominati allegato B, allegato B1 e allegato B2 si precisa quanto segue.
Il Decreto Ministeriale numero 58 del 28/02/2017 prevede due tipi di classe del rischio sismico Classe PAM e Classe IS-V , la prima riferita all’aspetto meramente economico la seconda a quello strutturale (indice di sicurezza); la peggiore delle due determina la classe di rischio.
Nel corpo normativo relativo al cosiddetto superbonus 110% , specificatamente al supersismabonus viene richiesto che dopo l’intervento vi sia un miglioramento ai sensi della NTC 2018 , tale miglioramento può determinare un salto di classe oppure no ; il salto di classe di cui si parla nel “miglioramento” è riferito all’indice di sicurezza Classe IS-V e non alla Classe PAM
Purtuttavia può capitare , e spesso capita , che la classe di rischio rimanga quella iniziale p.esempio la G pur essendoci stato un salto nella classe IS-V p.es da F a E.
A tal uopo il legislatore, per evitare confusione nel modello, bene ha pensato di far dichiarare al tecnico di quante classi è migliorata la struttura, riportando tuttavia la classe minore fra le due.